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INTEGRATORI ALIMENTARI

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Gli integratori alimentari sono normati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata in Italia con il Decreto Legislativo n.169 del 21/05/2004.

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Lo stesso DL li definisce come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate. 

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Nella scienza dell'alimentazione  si definiscono integratori alimentari quei prodotti formulati specificatamente per favorire l'assunzione di determinati macro o micro nutrienti, qualora vi sia necessità di un maggiorato apporto. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, sana ed equilibrata.

Integratori alimentari

ALIMENTI AI FINI MEDICI SPECIALI (AFMS)

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Gli alimenti ai fini medici speciali sono normati dalla Direttiva 99/21/CE, attuata in Italia con il DPR n.57 del 20/03/2002.

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Secondo la definizione del Ministero della Salute, gli alimenti ai fini medici speciali, abbreviabili in AFMS, sono quei prodotti volti al trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l’impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo.

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Tale categoria di prodotti deve rispettare una serie di linee guida, volte a creare una maggior distinzione rispetto agli integratori alimentari, infatti, l'uso degli AFMS deve avvenire sotto controllo medico. Come per gli integratori alimentari, gli AFMS devono essere notificati ai fini dell'immissione in commercio.

Alimenti ai fini medici speciali

5

Categorie Merceologiche

4

Forme Solide

Orali

100

Unità Minimo d'Ordine

460

Tonnellate di Miscele Annue

BASI ALIMENTARI

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Nel panorama alimentare, le basi alimentari sono quei semilavorati destinati all'industria che dovranno subire ulteriori processi di manipolazione prima di essere considerati prodotti finiti. 

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Un esempio di basi alimentari sono le miscele destinate al settore del bakery, dell'industria del gelato, panificazione, ecc.

 

Tali semilavorati possono essere confezionati sia in piccolo che grande formato, in base alle esigenze specifiche della filiera produttiva che eseguirà le successive lavorazioni o del responsabile dell'immissione sul mercato in caso di commercializzazione all'ingrosso.

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All'interno di questa categoria troviamo spesso la presenza di additivi, aromi ed enzimi, normati tramite l'apposito Regolamento CE 1331/2008 ed attuati in Italia con il Regolamento UE 234/2011.

Basi alimentari

ALIMENTI ADDIZIONATI DI VITAMINE E MINERALI

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L’aggiunta volontaria agli alimenti di vitamine e minerali è disciplinata dal Regolamento (CE) 1925/2006, che riporta l’elenco delle vitamine e dei minerali ammessi insieme all’elenco delle relative fonti.

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Il regolamento precisa che l'aggiunta deve tener conto in particolare:

- Della carenza di una o più vitamine  e/o minerali nella popolazione (o gruppi specifici di popolazione),

- La possibilità di migliorare lo stato nutrizionale della popolazione (o gruppo specifici di popolazione),

- L'evoluzione delle conoscenze scientifiche generalmente accettabili riguardo al ruolo nutrizionale delle vitamine e dei minerali.

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Questa categoria di prodotti all'interno della realtà di MOU srl, è principalmente composta da semilavorati destinati all'industria o alla commercializzazione all'ingrosso.

Alimenti addizionati di vitamine e minerali
Alimenti sostitutivi dei pasti

ALIMENTI SOSTITUTIVI DEI PASTI

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Ad integrazione del Regolamento UE 609/2013 sugli alimenti per gruppi specifici, è stato emanato il Regolamento UE 2017/1798 che definisce le prescrizioni per i prodotti presentati come sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, i quali devono fornire un apporto energetico giornaliero compreso tra 600 e 1200 Kcal.

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I prodotti che forniscono meno di 800 Kcal possono essere definiti come “diete a bassissimo contenuto calorico”, mentre i prodotti che forniscono più di 800 Kcal possono essere definiti come “diete a basso contenuto calorico”.

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I requisiti nutrizionali in termini di macro e micro elementi, che questa categoria di prodotti devono presentare come condizione, anche ai fini della presentazione come “sostituti di un pasto”, sono definiti dal Regolamento UE 2016/1413.

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